Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori

Accesso civico

Norma vigente Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 5

L’accesso civico, disciplinato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

DESCRIZIONE

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla legge 241 del 1990. se ne differenzia per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n. 33/2013 nella seconda parte. Se ne differenzia per le modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

COME SI UTILIZZA

La richiesta di accesso civico va presentata al Responsabile della Trasparenza. La richiesta è gratuita e non deve essere motivata. L’Ente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web www.comune.accettura.mt.it il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

L’istanza va presentata utilizzando l’apposito modulo, inviandolo:

o          via mail, all’indirizzo: comune.garaguso@cert.ruparbasilicata.it indicando nell’oggetto: “istanza di accesso civico”, allegando scansione di un documento d’identità valido;

o          di persona, presentando al protocollo dell’Ente , il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d’identità valido.

Il modulo per l’istanza di accesso civico (formato Rtf e PDF) è disponibile in questa sezione.

TUTELA DELL’ACCESSO CIVICO

La tutela di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal D. Lgs. 33/2013.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

DOVE RIVOLGERSI

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO (di cui all’articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241) attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta:

Segretario Comunale Dr. Giuseppe Romano

Tel. 0835671005

e-mail: comune.garagusi@rete.basilicata.it

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA: Dr. Giuseppe Romano

Tel. 0835671005

e-mail: comungaraguso@rete.basilicata.it

pec.: comune.garaguso@cert.ruparbasilicata.it

Orari di ricevimento: martedì e mercoledi dalle ore 09:00 alle ore 13:00


ALLEGATI

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO
AGGIORNATO AL 28/06/2023 16:38
COMUNICAZIONE AI SOGGETTI CONTROINTERESSATI
AGGIORNATO AL 28/06/2023 16:39
RICHIESTA DI ACCESSO GENERALIZZATO
AGGIORNATO AL 28/06/2023 16:39
  CONTENUTO AGGIORNATO AL 28-06-2023